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A partire dal 20 marzo 2012 è entrata in vigore la mediazione obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie civili in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. La mediazione dovrà essere esperita a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Ciò significa che chiunque voglia adire l'autorità giudiziaria dovrà dapprima rivolgersi ad appositi organismi, accollandosi i relativi oneri economici. In ogni caso, è fatta salva la possibilità di richiedere al Tribunale l'assunzione di provvedimenti che secondo la legge sono urgenti o comunque indilazionabili.

In allegato l'informativa completa.

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