I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella recente Risoluzione n.49/E/2013, in merito alla non necessità di applicazione della ritenuta per i rimborsi spese sostenuti dai collaboratori occasionali. In sostanza, non deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte, prevista dall’articolo 25 del D.P.R. 600/1973, l’indennizzo erogato dal committente per il ristoro di costi strettamente necessari sostenuti per l’esecuzione di una prestazione lavoro autonomo occasionale. Chi li riceve non dovrà riportarli nella propria dichiarazione dei redditi. Viene confermata, invece, la rilevanza dei costi per il committente, anche in relazione all’Irap.
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