L’Agenzia delle Entrate, con una nuova interpretazione, ha riconosciuto efficace il ravvedimento effettuato parzialmente (si tratta di versamenti globalmente insufficienti e le cui sanzioni e/o gli interessi non sono commisurati all’imposta versata). In tale ipotesi il ravvedimento potrà ritenersi perfezionato con riferimento alla quota parte dell’imposta proporzionata a quanto versato. Sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni ordinarie e/o recuperati gli interessi non versati.
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