Il professionista che ha percepito il compenso al netto della ritenuta d'acconto del 20 per cento, è legittimato a detrarla anche quando manchi la regolamentare certificazione di avvenuto versamento rilasciata dal sostituto. A tal fine è sufficiente documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta.
In allegato l'informativa completa.