L’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale non può essere concesso ai soggetti che, al momento della domanda di indennizzo, raggiungono i nuovi requisiti previdenziali previsti dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011).
Infatti, la prestazione economica è incompatibile con la pensione di vecchiaia se al momento della domanda di indennizzo sono stati maturati i requisiti previsti dalla legge. Diverso è il discorso per i soggetti già titolari o che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità e quella anticipata nella gestione commercianti. Per questi ultimi, infatti, l’indennizzo spetta fino al mese di compimento delle età pensionabili previsti dalla riforma Monti-Fornero. Inoltre, l’indennizzo in commento è compatibile anche con l’assegno sociale, purché il beneficiario non possegga redditi superiori, per l’anno 2014, a 5.818,93 euro.