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Entro il prossimo 31/10 gli autotrasportatori che intendono beneficiare del credito d’imposta relativo al cd “caro petrolio”,

riferito al periodo 01/07-30/09/2014, sono tenuti a presentare apposita istanza al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti UE non tenuti alla presentazione di Unico). Detto credito d’imposta è liberamente utilizzabile in compensazione in F24 oppure può essere richiesto a rimborso. Tuttavia, la mancata presentazione dell’istanza nel suddetto termine non comporta la decadenza dell’agevolazione fiscale.

Studio Lamberto - Commercialisti Torino
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