Per poter effettuare compensazioni “orizzontali” del credito IVA annuale, ai sensi dell’art. 10, D.L. 78/2009, conv. con mod. dalla L. 102/2009, per importi superiori a € 15.000 annui,
è necessario attendere il mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione ed, inoltre, è necessario il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Inoltre, per i soggetti non a rischio che chiedono il rimborso del credito IVA, per importi superiori a € 15.000, è possibile non prestare la garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.